CIRCOLARE N. 57/E - 25 ottobre 2007
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CIRCOLARE N. 57/E
Roma, 25 ottobre 2007
OGGETTO:
Articolo 1, commi 1234-1237, Legge 27 dicembre 2006, n. 296:
destinazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Chiarimenti e disposizioni operative.
Sulla G.U. n. 127 del 4 giugno 2007 è stato pubblicato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007, riguardante la
“Determinazione delle modalità di destinazione della quota del 5 per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 1, commi
1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “.
Il decreto – analogamente a quello emanato il 20 gennaio 2006 in
attuazione della legge istitutiva del beneficio del 5 per mille per l’anno
finanziario 2006 – contiene disposizioni riguardanti la tenuta dei tre elenchi dei
possibili beneficiari: enti del volontariato (art.1), enti della ricerca scientifica e
dell’università ed enti della ricerca sanitaria (art. 2).
Il medesimo provvedimento, inoltre, delinea i criteri di iscrizione e tenuta
dei suddetti elenchi, le modalità di espressione delle preferenze e riparto delle
somme e gli altri adempimenti propedeutici all’erogazione degli importi agli
aventi diritto.
In particolare, l’articolo 1 prevede una serie di adempimenti a carico dei
soggetti che hanno richiesto l’iscrizione nell’elenco curato da questa Agenzia,
che raccoglie (ai sensi dell’art. 1 comma 1234, lettera a) della legge 296 del
2006) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di
promozione sociale e le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’art. 10, comma 1, lettera a), del Dlgs n. 460 del 1997.
Per tali soggetti è stato previsto l’obbligo di trasmettere, a mezzo
raccomandata con r/r, alla competente Direzione Regionale – a pena di
decadenza, entro la data del 30 giugno 2007 - una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà per attestare il perdurare dei requisiti previsti dalla legge ai
fini dell’iscrizione (art. 1, comma 5, del citato DPCM del 16 marzo 2007).
La dichiarazione in parola andava redatta su modulo conforme al facsimile
allegato al decreto ed alla stessa dovevano essere accluse – sempre a pena
di decadenza – copia della ricevuta telematica relativa all’invio della domanda di
iscrizione e copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento
del sottoscrittore (art. 1, comma 6).
INDICE CIRCOLARE N. 57/E
- Premessa
- Censimento delle dichiarazioni sostitutive
- Controllo delle dichiarazioni sostitutive
3.1 Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
3.1.1 Cooperative sociali
3.1.2 Enti ecclesiastici
3.2 Associazioni di promozione sociale
3.3 Associazioni riconosciute
3.3.1 Associazioni sportive dilettantistiche
3.3.2 Società operaie di mutuo soccorso
- Adempimenti connessi all’attività di controllo
4.1 Soggetti da sottoporre a controllo
- Calendarizzazione degli adempimenti
Fonte: Agenzia delle Entrate
In allegato il testo completo della CIRCOLARE N. 57/E
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Articolo 1, commi 1234-1237, Legge 27 dicembre 2006, n. 296:
destinazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Chiarimenti e disposizioni operative.
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