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News 19 aprile 2012

Licenziamenti: tempi più stretti per i ricorsi dal 2012
Dal 1° gennaio sono cambiati i termini per impugnare i contratti a termine e atipici: 60 giorno per la comunicazione e 270 per il deposito in Tribunale o per il tentativo di conciliazione

Sono diventati più stringenti i termini per impugnare i licenziamenti subiti dai lavoratori atipici. Dallo scorso 1° gennaio infatti è entrata in vigore la modifica contenuta nel Collegato Lavoro (legge n. 183 del 2010) sui termini di impugnazione, che prevede che il lavoratore che si ritiene ingiustamente licenziato abbia a disposizione 60 giorni dalla fine del contratto (ovvero dalla ricezione della comunicazione) per comunicare l’impugnazione con un atto scritto, e ulteriori 270 giorni per depositare in Tribunale il ricorso oppure per comunicare al datore  di lavoro la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Se la conciliazione o l’arbitrato vengono rifiutati, oppure non è raggiunto il relativo accordo, il lavoratore ha 60 giorni di tempo, dal giorno del rifiuto o del mancato accordo, per depositare il ricorso in tribunale.
Il termine dei 270 giorni è tassativo, nel senso che se il lavoratore non deposita l’impugnazione del contratto in Tribunale o non comunica la richiesta di conciliazione o arbitrato  entro quel termine, la stessa decade e non sarà più possibile ottenere giustizia in sede legale, giudiziale o stragiudiziale.

Il principio si applica anche nei licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro o la legittimità del termine del contratto. Ma il nuovo termine riguarda in generale controversie relative a: recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; trasferimento del lavoratore; azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro; cessione di contratto nell’ambito di un trasferimento di azienda; controversie in materia di somministrazione irregolare, distacco, appalto illecito.
Nel caso il giudice imponga al datore di lavoro la conversione di un contratto a termine, quest’ultimo sarà tenuto a pagare un risarcimento del danno per i periodi intercorsi tra la fine del rapporto e la sentenza tra un minimo 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione.
 

Fonte: Bollettino del Lavoro
Numero letture: 77

 

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