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News 20 aprile 2012

Lavoro a progetto o di collaborazione presso call center: riconosciuta la natura di subordinazione del rapporto medesimo
Cassazione, sezione lavoro. sentenza 21.3.2012 n. 4476

Con sentenza del 26-9-2008 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da B.R. nei confronti della A.. s.p.a., diretta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 4-6-2001 e della persistenza del rapporto, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni sino al 30-5-2007, o in subordine dell'inefficacia della risoluzione del rapporto con ordine di reintegrazione e risarcimento del danno, oltre al versamento dei contributi, nonchè ad ottenere la condanna della società al pagamento della somma di Euro 72.804,98, oltre accessori, a titolo di differenze retributive e indennità varie. Con ricorso depositato il 18-12-2008 la B. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle proprie domande.

La x x s.p.a., incorporante la A.. s.p.a., si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello. La Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 15-9-2009, dichiarava la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 4-6-2001 e la prosecuzione giuridica dello stesso "sino ad oggi" e condannava la società a risarcire il danno alla lavoratrice, in misura pari alle retribuzioni dovute dalla messa in mora del 30-5-2007 alla data della sentenza, oltre rivalutazione e interessi.

 In sintesi la Corte territoriale accertava che nella fattispecie, nonostante il nomen juris attribuito dalle parti al rapporto (dapprima contratti di collaborazione coordinata e continuativa e poi contratti a progetto, succedutisi senza soluzione di continuità per oltre sei anni), in effetti in base alle risultanze istruttorie sussistevano i requisiti essenziali della subordinazione, con la conseguenza che, essendo comunque nulli i termini apposti ai contratti (perchè privi della indicazione del motivo che giustificasse l'assunzione), doveva ritenersi costituito un unico rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine e la società doveva essere condannata a risarcire il danno nella misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora. Nel contempo la Corte di merito dichiarava la nullità della domanda concernente le differenze retributive.

Allegato
Cassazione 4476 2012

Fonte: LaPrevidenza.it
Numero letture: 114

 

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