Si avvicina, per imprese, professionisti e lavoratori autonomi, l’appuntamento annuale con lo “spesometro” (
articolo 21, Dl 78/2010). Il periodo di riferimento è il 2011.
Entro lunedì il 30 aprile, infatti, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate gli acquisti e le vendite, le prestazioni di servizi rese e ricevute, di valore pari o superiori a 3mila euro, Iva esclusa, e con fattura obbligatoria.
Stesso termine per trasmettere i dati riguardanti le operazione senza fatturazione obbligatoria, realizzate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2011, per le quali la soglia minima è di 3.600 euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto.
Scadenza spostata al 15 ottobre (
provvedimento del 13 aprile 2012), invece, per gli operatori finanziari ai quali, la manovra correttiva del luglio 2011 (
articolo 23, comma 41, Dl 98/2011) ha trasferito il compito di inviare i dati relativi ai pagamenti non fatturati, effettuati da consumatori finali - persone fisiche in pratica – con carte di credito, di debito e pregate, non inferiori a 3.600 euro (Iva compresa). Attenzione, la proroga vale soltanto per il 2011, già dall’anno 2012, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Quindi, entro il 30 aprile…… i soggetti Iva sono tenuti a comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni 2011 intercorse, attive o passive, non inferiori ai 3mila euro al netto dell’imposta, per le quali è prevista la fattura obbligatoria. In pratica all’Amministrazione finanziaria, in questa prima ipotesi, interessano gli scambi, superiori a una determinata soglia, avvenuti tra titolari di partita Iva, venditori o acquirenti che siano.
Imprese, professionisti e lavoratori autonomi dovranno altresì trasmettere i dati relativi ad acquisti, cessioni, prestazioni di servizi rese e ricevute, effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2011, dai 3.600 euro (al lordo dell’Iva) in su, realizzati con privati, per i quali non hanno dovuto emettere fattura e documentati, in genere, attraverso lo scontrino o la ricevuta fiscale (provvedimento del 22 dicembre 2010).
In ogni modo, per facilitare i contribuenti, il tracciato informatico è stato di recente modificato in modo da consentire l’invio anche delle operazioni “sotto soglia”.
Non devono mancare l’appuntamento……come specifica la
circolare 24/2010, neanche i contribuenti in contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del Dpr 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (“forfettino”, articolo 13 della legge 388/2000).
Rimangono invece fuori……le operazioni fuori campo Iva o quelle, in linea di massima, per le quali l’Amministrazione è stata già informata.
Tra quelle di più ampio interesse troviamo le importazioni, le esportazioni con bolletta doganale, le transazioni
black list, gli scambi intracomunitari già monitorati attraverso i modelli Intrastat o il sistema Vies, i contratti di assicurazione, compravendita e somministrazione di energia elettrica, i passaggi interni di beni tra rami d’azienda.
Esclusi, inoltre, dallo “spesometro”, Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismo di diritto pubblico (provvedimento del 21 giugno).
Citando qualche caso particolare chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ricordiamo che i contribuenti minimi rientrano nello “spesometro” dal momento in cui perdono i requisiti per accedere al regime speciale se realizzano ricavi/compensi superiori a 45mila euro, altrimenti l’obbligo alla comunicazione parte dall’anno successivo; restando sullo stesso tema, il soggetto passivo Iva che riceve da un “minimo” una fattura superiore alla soglia di esenzione dallo “spesometro”, deve in ogni caso darne comunicazione, anche se il chi l’ha rilasciata ne è dispensato; cambiando argomento, una fattura cointestata va segnalata per ciascuno dei cointestatari; è la fattura, infine, a far fede per il calcolo del raggiungimento del tetto e non la singola registrazione e la regola vale anche per il contribuente che esercita due attività in contabilità separata e acquisti beni promiscui alle due attività.
Per avere ulteriori informazioni sulle risposte date dall’Amministrazione in merito ai quesiti più frequenti, è possibile consultare gli articoli di Fiscooggi del
24 ottobre 2011,
23 dicembre 2011 e
18 gennaio 2012).
Come “comunicare” con l’Agenzia delle EntrateLa comunicazione va inviata, esclusivamente per via telematica tramite i canali Fisconline o Entratel o rivolgendosi agli intermediari autorizzati. Sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile il software per la compilazione e la trasmissione dei dati.