"LA NUOVA LEGGE SULL’ASSISTENZA"
Sintesi ragionata della Legge 328/2000
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Nel testo che segue, l'espressione "Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali"
viene sintetizzata nella sigla SIdISS.
la Legge quadro si compone di 6 capitoli:
-
Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
- Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di
integrazione e sostegno sociale
-
Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali
- Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
- Disposizioni finali
PRINCIPI GENERALI
Il primo capitolo contiene 5 articoli:
- Art. 1 - Principi e finalità generali
- Art. 2 - Diritto alle prestazioni
- Art. 3 - Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del Sistema integrato di interventi
e di servizi sociali (SIdISS, ndr.)
- Art. 4 - Sistema di finanziamento delle politiche sociali
- Art. 5 - Ruolo del terzo settore
Art. 1
Principi generali e finalità
Si osserva che per "interventi e servizi sociali" la legge intende le attività previste
dall'art. 128 del decreto legislativo n. 112 del marzo 1998 (sul conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti
locali, in attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997); e cioè:
"tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi,
gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel
corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di
amministrazione della giustizia".
Si evidenzia che sono "gli
enti locali, le regioni e lo Stato" - in quest'ordine e secondo il D.lgs.
n.112/98 - a programmare ed organizzare il SIdISS.
Essi, al contempo, "riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità
sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti dalle confessioni
religiose (…) operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e
nella gestione del SIdISS" (comma 4).
Si ribadisce ancora più chiaramente (comma 5) che "alla gestione e all'offerta dei servizi
provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non
lucrativi (…)", etc. Ed anche "altri soggetti privati".
Infine, si dice che il SIdISS "ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle
forme di auto-aiuto e di reciprocità, e della solidarietà organizzata".
E che la legge promuove "la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, per il
raggiungimento dei fini istituzionali".
Art. 2
Diritto alle prestazioni
Hanno diritto ad usufruire dei servizi del SIdISS i cittadini italiani e stranieri (per gli stranieri cfr.
art. 41 del D.lgs. n. 286/98). Per gli stranieri privi di permesso di soggiorno
sono garantite "le misure di prima assistenza".
Quindi il SIdISS "ha carattere di universalità" (comma 2).
Per tutti vanno garantiti i "livelli essenziali di prestazioni" indicati dall'art. 22 della
presente legge e gli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo (cfr. art. 24).
In ogni caso, "accedono prioritariamente" alle prestazioni e ai servizi del SIdISS "i
soggetti in condizioni di povertà", quelli con inabilità fisica o
psichica, quelli con difficoltà di inserimento sociale e lavorativo, e quelli
sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (comma 3).
(A decidere i parametri con cui valutare tali situazioni sono i comuni, sulla
base dei criteri che stabilirà il Piano nazionale degli interventi e dei
servizi sociali, previsto dall'art. 18).
Gli enti che erogano servizi e prestazioni devono informare i destinatari degli stessi (comma 5).
Art. 3
Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del SIdISS
Il metodo è quello: "della programmazione degli interventi e delle risorse,
dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di
qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di genere".
I principi per programmare interventi e risorse sono:
- "coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le
politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro";
- "concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti
di cui all'articolo 1, comma 4 (il terzo settore, ndr.), che partecipano con proprie risorse
alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali (…), nonché le aziende unità sanitarie
locali per le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli
essenziali del Servizio sanitario nazionale" (comma 2).
Infine, comuni, regioni e Stato debbono "favorire la pluralità di offerta dei servizi,
garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi"; ed anche consentire
"l'eventuale scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche" (comma 4).
Art. 4
Sistema di finanziamento delle politiche sociali
A finanziare il SIdISS concorrono i comuni, le regioni e lo Stato.
Sono a carico dei comuni le spese
di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e
della comunità (salvo il cofinanziamento regionale per competenze trasferite
dalle regioni ai comuni in base all'art. 132 del D.Lgs. n. 112/98, e il
finanziamento statale per le indennità agli invalidi civili, per il reddito
minimo di inserimento e per eventuali progetti di settore).
Comuni e regioni spendono in base
sia alle risorse loro assegnate dal Fondo nazionale per le politiche sociali
(previsto dalla legge finanziaria n. 449 del 1997) sia ad autonomi stanziamenti
a carico dei propri bilanci.
Art. 5
Ruolo del terzo settore
Ai fini dell'affidamento dei servizi, gli enti pubblici (fermo restando quanto
previsto sull'accreditamento dei servizi residenziali e semiresidenziali
all'art. 11):
"promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione
amministrativa
nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai
soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità,
avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle
caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del
personale" (comma 2).
Enti locali, regioni e Stato
"promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti
operanti nel terzo settore, anche attraverso politiche formative ed interventi
per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea" (comma
1).
Le regioni debbono adottare
"specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo
settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla
persona" (**sulla base di un atto di indirizzo del Governo da emanare
entro 120 giorni dalla pubblicazione della legge).
Le regioni, altresì, disciplinano
(sulla base dell'atto di Governo sopra detto) "le modalità per valorizzare
l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi".
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Il secondo capitolo consta di 8 articoli (6-13).
- Art. 6 - Funzioni dei comuni
- Art. 7 - Funzioni delle province
- Art. 8 - Funzioni delle regioni
- Art. 9 - Funzioni dello Stato
- Art. 10 - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB)
- Art. 11 - Autorizzazione e accreditamento
- Art. 12 - Figure professionali sociali
- Art. 13 - Carta dei servizi sociali
Art. 6
Funzioni dei comuni
Ai comuni, oltre ai compiti già
previsti dal Dpr n. 616 del '77 e dal D.lgs. n. 112 del '98, spetta l'esercizio
delle seguenti attività:
-
"programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema dei servizi sociali a rete,
indicazione delle priorità e dei settori innovativi attraverso la concertazione
delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di
cui all'articolo 1 comma 5" (terzo settore e settore privato);
-
erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche (non tutte, altre sono
di competenza statale), "nonchè delle attività assistenziali già di
competenza delle province" (come meglio precisato nel successivo art. 8,
comma 5);
-
"autorizzazione,
accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui
all'art. 1, comma 5" (terzo settore e settore privato), secondo quanto
stabilito in merito sia dallo Stato sia dalle regioni;
-
partecipazione alla individuazione degli ambiti territoriali e delle
modalità, insieme alla regione (** che ha 180 giorni di tempo dalla
promulgazione della legge), per "la gestione unitaria del sistema locale
dei servizi sociali a rete";
-
determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di povertà e di bisogno
per l'erogazione dei servizi sociali in via prioritaria.
Per esercitare le suddette
funzioni, la legge invita i comuni a sviluppare interventi di auto-aiuto e
forme di reciprocità tra i cittadini; a coordinare attività volte
all'integrazione sociale; a fare intese con le Asl per le attività
socio-sanitarie; a valutare i risultati delle prestazioni; a effettuare forme
di consultazione dei soggetti di terzo settore; a far partecipare i cittadini
al controllo di qualità dei servizi.
Art. 7
Funzioni delle province
La funzione delle province è di concorso alla programmazione del SIdISS e alla definizione
dei piani di zona, a supporto dei comuni.
Art. 8
Funzioni delle regioni
Le funzioni delle regioni sono molto ampie.
Il comma 1 dell'art. 8 dice:
"Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e
indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva
attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli
interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e
socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria" (con riferimento alla
legge di riforma sanitaria n. 419 del '98, art. 2, comma 1, lettera n).
Più concretamente, le regioni
(che entro 180 giorni dalla pubblicazione della legge debbono definire ambiti
territoriali, modalità e strumenti per la gestione del sistema locale dei
servizi a rete) definiscono le politiche integrate in materia di interventi
sociali, ambiente, sanità, scuola, lavoro, etc.
Definiscono i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza di
strutture e servizi. Istituiscono i registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio degli interventi e dei servizi sociali. Definiscono i requisiti
di qualità per la gestione dei servizi.
Definiscono i criteri per la concessione dei buoni-servizio.
Definiscono i criteri per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni.
Predispongono e finanziano i piani di formazione e aggiornamento del personale addetto alle attività
sociali.
Determinano i criteri per definire le tariffe che i comuni debbono corrispondere ai soggetti accreditati.
Art. 9
Funzioni dello Stato
Le funzioni dello Stato
riguardano la determinazione degli obiettivi della politica sociale attraverso
il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali (disciplinato poi
dall'art. 18). L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per
minori e adulti svolte nel settore penale dal Ministero della giustizia. La
fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per
l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture residenziali e
semiresidenziali. La ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali.
Art. 10
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB)
Quanto alle IPAB il
Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni, un decreto legislativo** che
rechi una nuova disciplina delle IPAB, prevedendone un migliore inserimento
nella rete dei servizi, una maggiore autonomia gestionale e tecnica, un
adeguamento degli statuti al fine di potenziare i servizi, la possibilità di
trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, la possibilità
di scioglimento dopo due anni di inattività, etc.
Art. 11
Autorizzazione e accreditamento
L'autorizzazione dei servizi e
delle strutture residenziali e semiresidenziali è data dai comuni sulla base
dei requisiti minimi stabiliti dallo Stato e dalle regioni. Tali
requisiti valgono per servizi e strutture di nuova istituzione; altrimenti c'è
un'autorizzazione provvisoria, valida per 5 anni. Anche per l'accreditamento
provvedono i comuni.
Art. 12
Figure professionali sociali
Un decreto del Ministro per la
solidarietà sociale**, entro 180 giorni, definirà i profili professionali delle
figure professionali sociali. Altre questioni inerenti al tema
vengono disciplinate dall'articolo.
Art. 13
Carta dei servizi sociali
Un decreto del presidente del
Consiglio dei ministri**, entro 180 giorni, predisporrà lo schema generale di
riferimento della carta dei servizi sociali; ed entro i successivi
sei mesi ciascun ente erogatore di servizi è tenuto ad adottare la carta dei
servizi e ad informarne gli utenti. L'adozione della carta è un requisito
necessario ai fini dell'accreditamento.
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI
DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE
Il capitolo 3° contiene 4 articoli:
- Art. 14 - Progetti individuali per le persone disabili
- Art. 15 - Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti
- Art. 16 - Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari
- Art. 17 - Titoli per l'acquisto di servizi sociali
Art. 14
Progetti individuali per le persone disabili.
Al comma 2 dell'art. 14 si dice:
"il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione
diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del
Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune
in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e
all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il
superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel
progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per
il nucleo familiare".
Art. 15
Sostegno domiciliare per le
persone anziane non autosufficienti.
Ogni anno il Ministro per la
solidarietà sociale, con proprio decreto**, determina la quota del Fondo
nazionale per le politiche sociali (e le modalità di ripartizione) "da
riservare ai servizi a favore delle persone anziane non autosufficienti, per
favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza
domiciliare alle persone anziane che ne fanno richiesta" (art. 15). Il
primo decreto sarà emanato entro 90 giorni.
Una quota dei finanziamenti
suddetti è destinata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza e
sanità. In prima applicazione della legge le risorse stabilite "sono
finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare
integrata".
"Entro il 30 giugno di ogni
anno le regioni trasmettono al Ministro per la solidarietà sociale e al
Ministro della sanità una relazione sullo stato di attuazione degli interventi
e gli obiettivi conseguiti (…)".
Art. 16
Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari.
Notevole importanza viene data a questo tema.
Al comma 1 dell'art. 16 si dice
che il SIdISS "riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie (…);
sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei
momenti critici e di disagio sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene
la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza
il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e progetti
(…)".
Nell'ambito del SIdISS, hanno priorità (comma 3):
- "l'erogazione di assegni di
cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità
responsabile (…) da realizzare in collaborazione con i servizi sanitari e con i
servizi socio-educativi della prima infanzia";
- "politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura" (…);
- "servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità" (…);
- "prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico,
in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili
fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in affidamento,
di anziani";
- "servizi di sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di
cura la famiglia" (…);
- "servizi per l'affido familiare" (…).
I comuni, in alternativa a
contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore. Essi
consistono in "finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione
concordati con il destinatario del prestito". L'onere dell'interesse è a
carico del comune. All'interno del Fondo nazionale è riservata una quota
"per il concorso alla spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore
in sede locale".
Il prestito sull'onore serve
"per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare
l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli,
di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non
autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di
famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento
sociale (…)".
"I comuni possono prevedere
agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche
responsabilità di cura". (Ciò è già previsto nella legge finanziaria
2001).
Art. 17
Titoli per l'acquisto di servizi sociali.
Viene previsto il bonus:
"(…) i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta
dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai
soggetti accreditati del SIdISS (…)".
STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Il capitolo 4° contiene quattro articoli:
- Art. 18 - Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali
- Art. 19 - Piano di zona
- Art. 20 - Fondo nazionale per le politiche sociali
- Art. 21 - Sistema informativo dei servizi sociali
Art. 18
Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali
Il Piano nazionale è triennale.
E' adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti vari organi
rappresentativi e le Commissioni parlamentari. Il primo Piano nazionale è
adottato entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.
Il Piano nazionale indica una serie di elementi, tra i quali:
- le prestazioni sociali essenziali (di cui si parla all'art. 22);
- le priorità di intervento (progetti obiettivo e azioni programmate, soprattutto per le persone in
condizioni di povertà o di difficoltà psico-fisiche);
- le modalità di attuazione del SIdISS e le azioni da integrare e coordinare con le politiche
sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
- gli indirizzi sui servizi di informazione al cittadino;
- gli indirizzi per le sperimentazioni innovative (anche per la concertazione di risorse pubbliche
e private);
- gli indicatori per la verifica dei livelli di integrazione sociale e del rapporto costi-benefici;
- i criteri per la concessione dei prestiti d'onore;
- i criteri per disciplinare il concorso degli utenti alla spesa dei servizi;
- gli indirizzi per i servizi agli anziani non autosufficienti e ai disabili;
- gli indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale;
- gli indirizzi per programmi integrati incentrati su obiettivi di tutela e qualità della
vita per minori, giovani, anziani, famiglie, disabili fisici e psichici, immigrati,
tossicodipendenti e alcoldipendenti.
Le regioni, entro 120 giorni dall'adozione del Piano nazionale, adottano,
nell'ambito delle risorse disponibili, il Piano regionale, provvedendo in
particolare all'integrazione socio-sanitaria nonché al coordinamento con le
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro (comma 6).
Art. 19
Piano di zona
I comuni, associati o meno (o i
municipi metropolitani), d'intesa con le Asl, nell'ambito delle risorse
disponibili e delle indicazioni del piano regionale, provvedono a definire il
piano di zona.
Il piano di zona individua gli obiettivi strategici, le priorità, gli strumenti
e i mezzi, le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie,
strutturali e professionali, i requisiti di qualità, le forme di rilevazione
dei dati, le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle
amministrazioni statali, le modalità di collaborazione dei servizi territoriali
con i soggetti operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale,
le forme di concertazione con la Asl e con il terzo settore.
Il piano, di norma, è adottato
con accordo di programma, cui partecipano comuni e Asl, nonché gli organismi di
terzo settore e le Ipab che, "attraverso l'accreditamento o specifiche forme
di concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del
SIdISS previsto nel piano" (comma 3).
Finalità del piano di zona sono
quelle di favorire la formazione di sistemi locali fondati su servizi
flessibili, di stimolare le risorse locali di solidarietà e responsabilizzare i
cittadini, di attivare risorse anche finanziarie private, di qualificare la
spesa, di vincolare risorse a particolari obiettivi.
Art. 20
Fondo nazionale per le politiche sociali
Lo Stato ripartisce le risorse
del Fondo nazionale per le politiche sociali, riducendo anche gli stanziamenti
di alcuni altri ministeri. Le risorse da assegnare al Fondo nazionale sono
stabilite, ogni anno, contestualmente alla definizione dei livelli essenziali
delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e di servizi (cfr.
successivo art. 22).
Il Governo deve emanare un regolamento che indica le modalità per ripartire le risorse finanziarie
confluite nel Fondo, evitando sovrapposizioni e diseconomie.
Il Ministro per la solidarietà sociale provvede con proprio decreto **, annualmente,
alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale, tenendo conto della quota speciale da riservare
agli interventi per gli anziani non autosufficienti e dei livelli essenziali di
prestazioni, secondo parametri che sono basati sulla struttura demografica, sui
livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione.
La ripartizione deve garantire anche le risorse per il pagamento delle
indennità per la invalidità civile, la cecità e il sordomutismo; tali risorse
confluiranno nel Fondo alla data dell'entrata in vigore di un apposito decreto
legislativo, cioè entro sei mesi.
A decorrere dal 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale è determinato dalla legge
finanziaria.
Art. 21
Sistema informativo dei servizi sociali.
"Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del SIdISS, e poter
disporre tempestivamente di dati necessari alla programmazione, alla gestione e
alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di
progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative,
con le politiche del lavoro e dell'occupazione".
Entro 60 giorni, con decreto del
Ministro**, viene nominata una commissione tecnica, con sei esperti, per
rendere operativo il sistema informativo. Un successivo decreto** del
Presidente del Consiglio dei ministri individua poi gli strumenti per il
coordinamento tecnico con le regioni e gli enti locali.. Il costo del sistema
informativo a livello locale sarà assunto nei Piani di zona.
INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI
DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Il capitolo 5° si compone di due sezioni:
Sezione I - Disposizioni generali
- Art. 22 - Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (SIdISS)
Sezione II - Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali
- Art. 23 - Reddito minimo di inserimento
- Art. 24 - Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile,
cecità e sordomutismo
- Art. 25 - Accertamento della condizione economica del richiedente
- Art. 26 - Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali
Art. 22
Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (SIdISS)
Qui si dà la seguente definizione
del SIdISS. Esso "si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate
nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al
nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi
attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni
di competenze e settorializzazione delle risposte" (comma 1).
Poi si definiscono (comma 2) gli
interventi che costituiscono "il livello essenziale" delle
prestazioni di beni e servizi (secondo i requisiti della pianificazione
nazionale, regionale e zonale, e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale,
tenendo anche conto delle risorse del bilancio ordinario degli enti locali per
la spesa sociale):
- misure di contrasto alla povertà, soprattutto per i senza fissa dimora;
- "misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a
domicilio di persone totalmente
dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana";
- "interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio, tramite il sostegno
al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di
accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza";
- "misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'art. 16 (…)"
- misure di sostegno alle donne in difficoltà;
- "interventi per la piena integrazione delle persone disabili, ai sensi dell'art. 14;
realizzazione dei centri socio-riabilitativi e delle comunità alloggio (cfr. legge 104/1992) e
dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno
familiare, nonchè erogazioni delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie";
- "interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso
strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in relazione della
elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano
assistibili a domicilio";
- "prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe,
alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento
sociale";
- "informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione
dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto".
Si specifica (al comma 3) che, ai
fini dell'articolo sull'accreditamento dei servizi e per favorire la deistituzionalizzazione,
"i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza
dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture
comunitarie di tipo familiare".
In ogni caso, le leggi regionali debbono prevedere, per ogni ambito territoriale, l'erogazione
delle seguenti prestazioni:
- servizio sociale professionale e segretariato sociale
- servizio di pronto intervento sociale
- assistenza domiciliare
- strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali
- centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Art. 23
Reddito minimo di inserimento
Entro il 30 maggio 2001 il
Governo riferisce al Parlamento sull'attuazione della sperimentazione, già in
atto, del reddito minimo di inserimento. Successivamente, con provvedimento
legislativo**, sono definiti le modalità i termini e le risorse per
l'estensione di tale istituto, inteso "come misura generale di contrasto
della povertà, alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno al
reddito" (ad esempio le pensioni sociali), che rientra in quanto previsto
all'articolo 22, comma 2, lettera a.
Art. 24
Delega al Governo per il riordino degli emolumenti
derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo
Entro 180 giorni il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo "per il
riordino degli assegni e delle indennità" spettanti ai sensi di varie leggi, e secondo alcuni
principi, tra i quali:
- riclassificazione che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e che preveda le
seguenti forme di sostegno economico:
-
reddito minimo per la disabilità totale (cumulabile con altra indennità per i disabili gravi);
-
reddito minimo per la disabilità parziale, per favorire percorsi formativi e di inserimento lavorativo;
- indennità per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità,
nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi limitazioni
dell'autonomia (in due forme non cumulabili tra loro: a) indennità per
l'autonomia di disabili gravi; indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni
totalmente dipendenti);
- cumulabilità dell'indennità di cura per ultrasessantacinquenni dipendenti con il reddito minomo di
inserimento;
- fissazione dei requisiti psico-fisici e reddittuali per distinguere tra disabilità totale
e disabilità parziale;
-
corresponsione di nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità;
-
equiparazione, entro un anno, delle indennità già percepite;
- disciplina del regime transitorio;
- quot;riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in
strutture residenziali, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione
alla spesa per l'assistenza fornita (…)";
-
revisione e snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile.
Art. 25
Accertamento della condizione economica del richiedente
E' prevista l'applicazione del
redditometro. "Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente
legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata
secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130".
Art. 26
Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali
Si chiarisce che l'ambito di
applicazione dei fondi integrativi previsti nella riforma sanitaria del 1992 (D.lgs.
n. 502) comprende le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni sociali
erogate nell'anbito dei programmi assistenziali intensivi finalizzati a
garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali o
semiresidenziali di persone anziani e disabili.
DISPOSIZIONI FINALI
Il capitolo 6°, ed ultimo, comprende quattro articoli:
- Art. 27 - Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale
- Art. 28 - Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema
- Art. 29 - Disposizioni sul personale
- Art. 30 – Abrogazioni
L'art. 27 stabilisce le modalità
di formazione della Commissione e indica che il Governo deve riferire al
Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno sull'andamento del fenomeno dell'esclusione
sociale.
L'art. 28 mira al potenziamento degli interventi per le persone in povertà
estrema e per i senza dimora. Il Fondo nazionale viene incrementato di 20
miliardi per il 2000 e per il 2001. Gli enti locali, le Onlus, le
organizzazioni di volontariato e le Ipab possono presentare alle regioni
progetti per realizzare centri di accoglienza, interventi socio-sanitari,
servizi per l'accompagnamento e il reinserimento sociale. Entro 90 giorni il
Consiglio dei ministri definisce i criteri di riparto tra le regioni, indica i
comuni prioritari, stabilisce i termini per la presentazione dei progetti e i
requisiti per l'accesso ai finanziamenti, e fissa i criteri di valutazione dei
progetti stessi.
L'art. 29 consente alla Presidenza del Consiglio di bandire concorsi pubblici
per reclutare cento unità di personale con esperienza in materia di politiche
sociali per lo svolgimento delle funzioni statali previste nella legge quadro e
in altri recenti provvedimenti legislativi inerenti materie sociali.
L'art. 30 abroga una serie di leggi, per intero o in parte.
(Il materiale è tratto dal
sito internet del V Dipartimento Politiche Sociali del Comune di Roma www.comune.roma.it
e dalla pubblicazione “Roma città solidale”)
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