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Servizi e Strutture - Schede Descrittive

Ospedalizzazione Domiciliare
PROGETTO DI LEGGE - N. 5951
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
- Lo Stato istituisce il programma nazionale di ospedalizzazione domiciliare per pazienti in fase
terminale, come definiti ai sensi del comma 2.
- Sono pazienti terminali coloro che hanno una prognosi di vita uguale od inferiore a tre mesi
e presentano le caratteristiche individuate all'articolo 4, comma 1.
- Al programma di ospedalizzazione domiciliare di cui al comma 1 hanno diritto di accedere tutti
i pazienti terminali.
Art. 2.
(Compiti dello Stato).
- Il programma nazionale di cui all'articolo 1 definisce:
a) i parametri di riferimento per quanto concerne la determinazione dei costi a carico del Fondo sanitario nazionale per le prestazioni sanitarie a domicilio, tenendo conto dell'intensità e della durata dell'assistenza;
b) i criteri per l'istituzione di appositi elenchi regionali di medici con esperienza specifica nell'assistenza ai malati terminali;
c) i criteri per l'istituzione di corsi di formazione del personale sanitario e del volontariato che operano nei programmi di assistenza ai malati terminali.
- Per la programmazione e la verifica delle modalità di gestione, il programma nazionale
determina indicatori di riferimento sulla cui base effettuare le necessarie valutazioni in
termini di efficienza, efficacia e gradimento. A tale fine il programma prevede la
predisposizione dei necessari dati conoscitivi epidemiologici e statistici, nonché
l'approntamento di apposite modalità di verifica dei livelli di gradimento da parte delle
famiglie dei pazienti.
- Il Ministero della sanità, nell'ambito delle proprie funzioni di supporto tecnico-scientifico
alle iniziative nella lotta contro le neoplasie, provvede a periodiche verifiche in ordine
alla realizzazione del programma nazionale e segnala eventuali esigenze di aggiornamento
del medesimo.
- Il programma nazionale prevede i criteri e i requisiti per la nomina a livello nazionale e
regionale di commissioni di esperti nel settore dell'ospedalizzazione domiciliare con compiti
di controllo e di verifica dei protocolli terapeutico-assistenziali degli enti gestori del
programma stesso.
Art. 3.
(Compiti delle regioni).
- Le regioni, nell'ambito degli interventi sanitari e sociali previsti nei piani sanitari
regionali, organizzano il funzionamento dei servizi per il trattamento a domicilio di pazienti
terminali, in tutti i casi in cui viene decisa la dismissione dal presidio ospedaliero
tradizionale, pubblico o privato, e la prosecuzione delle necessarie terapie in sede
domiciliare.
- Le regioni predispongono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un programma triennale di interventi per l'ospedalizzazione a domicilio di
pazienti terminali, tenendo conto di quanto previsto in materia dal Piano sanitario
nazionale e dai piani sanitari regionali.
- Il programma regionale per i pazienti terminali, di seguito denominato "programma", deve
definire, sulla base dei criteri stabiliti nel programma nazionale di cui all'articolo
1 e delle finalità della presente legge, l'assetto organizzativo, le località e le risorse con
cui deve essere realizzato l'intervento delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende
ospedaliere e degli enti ed associazioni del terzo settore, specializzati nell'ospedalizzazione
domiciliare per pazienti terminali, di seguito denominati "enti".
Art. 4.
(Princìpi fondativi dell'ospedalizzazione domiciliare).
- Al fine di assicurare l'efficacia delle azioni per la realizzazione del programma nazionale di ospedalizzazione domiciliare per pazienti in fase terminale, sono pazienti terminali coloro che rispondono ai seguenti requisiti:
a) presenza di malattia in fase terminale;
b) necessità di trattamenti specialistici corrispondenti a terapia antiblastica, terapia
complementare, terapia di supporto, terapia palliativa e antalgica;
c) non autosufficienza;
d) difficoltà in relazione all'accesso alle strutture sanitarie;
e) ambiente abitativo e familiare idoneo;
f) espressione da parte del paziente del consenso informato.
- Il paziente terminale, al quale è proposta l'ospedalizzazione domiciliare, è libero di
rifiutarla.
- L'ospedalizzazione domiciliare è attivata su richiesta del paziente o della sua famiglia,
sentito il medico di medicina generale o il medico del reparto ospedaliero presso il quale è
in cura il paziente, previo consenso degli enti.
- Il paziente terminale ha il diritto di scegliere, nel pieno rispetto della dignità
professionale e dei codici deontologici e nell'ambito delle risorse disponibili, gli operatori
sanitari di sua fiducia che lo assisteranno.
- Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego di personale specializzato e addestrato,
in collaborazione con i medici di medicina generale che hanno già avuto
in cura il paziente.
- L'ente deve garantire a domicilio la presenza continuativa di personale sanitario, anche in
condizioni di emergenza, con servizio di pronto soccorso, e dei servizi indispensabili e
propri di un ospedale tradizionale.
- La responsabilità della cura e dell'assistenza erogata ai pazienti terminali assistiti in
regime di ospedalizzazione domiciliare è del medico incaricato dagli enti.
- Eventuali forme di trattamento domiciliare erogate in deroga ai criteri di eleggibilità di cui
al comma 1 sono considerate attività di assistenza domiciliare alla quale provvede la ASL
competente ai sensi della normativa vigente.
Art. 5.
(Procedure relative all'ospedalizzazione domiciliare).
- L'ospedalizzazione domiciliare può essere gestita dagli enti o in regime di partenariato
attraverso strutture miste. A tale scopo sono previste convenzioni con organizzazioni del
volontariato senza fine di lucro stipulate su base regionale e su cui esercitano la
vigilanza le ASL.
- I soggetti pubblici e privati, anche in partenariato, di cui al comma 1, predispongono,
per ciascuno dei malati terminali assistito, un programma individuale di attività.
- Le procedure preliminari all'attivazione dell'ospedalizzazione domiciliare sono le seguenti:
a) la verifica, da parte dell'ASL, dei requisiti minimi dell'assistenza e l'acquisizione
delle informazioni sulle necessità del paziente e della sua famiglia;
b) per l'accettazione da parte degli enti:
- 1) la verifica dell'accessibilità dell'abitazione del paziente da parte del gruppo di
assistenza;
- 2) la verifica dei tempi di intervento, non superiori a tre giorni;
- 3) la verifica del possesso del gruppo di assistenza di mezzi e personale idonei ad
affrontare i problemi del paziente, ovvero della capacità di effettuare visite
programmate ed urgenti ventiquattro ore al giorno, della presenza di specialisti per
l'approccio multidisciplinare e della disponibilità di idonei e verificati protocolli
terapeutici;
- 4) la verifica della disponibilità da parte del gruppo di assistenza in mezzi e
personale idonei per affrontare i problemi della famiglia del paziente, quali la
fornitura tempestiva di materiali e presìdi sanitari, il rimborso delle spese
farmaceutiche aggiuntive e il supporto psicologico.
- Il programma individuale definisce i caratteri delle convenzioni tra pubblico e volontariato,
le modalità e i requisiti connessi all'erogazione delle prestazioni di tale forma di
assistenza, i criteri di verifica dell'attività svolta in ambito tecnico, amministrativo,
e di valutazione del gradimento delle prestazioni erogate.
- Nell'ambito del programma individuale sono definiti i criteri per l'eventuale erogazione di
adeguati incentivi, anche economici, alla famiglia dei pazienti, nonché le modalità
organizzative utili ad assicurare la più tempestiva effettuazione di visite collegiali da parte
della competente commissione per l'invalidità civile.
Art. 6.
(Compiti operativi degli enti).
- Gli enti provvedono con proprio personale specializzato, con la collaborazione dei medici di
medicina generale e dei medici del reparto che hanno autorizzato la dismissione dei pazienti
terminali, alla predisposizione di protocolli terapeutico-assistenziali che prevedano gli
interventi sanitari e sociali più adeguati.
- Gli enti garantiscono l'adozione di soluzioni organizzative di tipo dipartimentale
allo scopo di:
a) predisporre ed espletare ogni procedura tecnico-amministrativa occorrente alla verifica
della sussistenza dei criteri di eleggibilità di cui all'articolo 4, comma 1;
b) individuare le modalità di assistenza a domicilio più idonee per ogni singolo paziente.
Art. 7.
(Addestramento del personale).
- I medici operano a tempo pieno nell'ambito del programma individuale di cui all'articolo 5
senza altri incarichi privati o pubblici. Essi devono avere i titoli comprovanti esperienza
specifica nell'assistenza ai malati terminali. A tale scopo sono istituiti presso le regioni
appositi elenchi. Le regioni stabiliscono, con proprie norme, i criteri e le modalità di
iscrizione agli elenchi, secondo le indicazioni contenute nel programma nazionale.
- Le regioni istituiscono corsi di formazione professionale per la formazione del personale da
destinare alla realizzazione del programma individuale. I corsi devono obbligatoriamente
prevedere l'acquisizione di nozioni nelle materie concernenti l'assistenza più strettamente
sanitaria, la bioetica, la deontologia professionale e la tecnica relazionale.
Art. 8.
(Finanziamento del programma).
- Al finanziamento del programma di cui alla presente legge provvedono annualmente le regioni
con quote del Fondo sanitario nazionale ad esse assegnato e con eventuali
appositi stanziamenti.
- In sede di prima attuazione del programma di cui alla presente legge,
il Ministero della sanità integra le risorse di cui al comma 1 con apposito finanziamento
aggiuntivo.
Numero Letture: 1.394
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